Danno ambientale: le nuove norme
Disciplina per la tutela risarcitoria e il raccordo con il sistema delle bonifiche
di Fabio Anile
introduzione: Paola Ficco

Disciplina per la tutela risarcitoria e il raccordo con il sistema delle bonifiche
di Fabio Anile
introduzione: Paola Ficco
stralcio dal capitolo 2 pagina 59
(...)
Da segnalare, in primis, la previsione secondo cui il danno deve essere significativo e misurabile. Tale formula va evidenziata sotto due aspetti: da un lato perché essa si discosta vistosamente dalle prescrizioni comunitarie, le quali fanno riferimento a un deterioramento negativo e non significativo, dall’altro in quanto, attraverso il requisito della misurabilità, introduce un criterio rigoroso in punto di prova in materia di accertamento del danno ambientale (con immaginabili riflessi sotto il profilo della quantificazione economica).
Occorre dare, inoltre, marcato rilievo alla circostanza che nella nuova disciplina costituisce danno ambientale non solo la lesione di una delle risorse naturali sopra citate, ma anche dell’utilità assicurata dalle medesime risorse. Concetto rispetto al quale vale la pena di richiamare la nozione di servizi delle risorse naturali, che l’articolo 302, comma 11, definisce come “le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico”.
Pertanto, si cristallizza il principio della risarcibilità delle utilità offerte dalle citate risorse e venute meno a causa dell’evento lesivo, già in passato, anticipato anche dalla Corte di Cassazione penale.
Per quanto si è detto, l’elencazione contenuta nell’articolo 300 divide il danno all’ambiente in tre componenti: il danno alla fauna e alle aree protette, il danno alle acque interne e al mare e il danno al terreno.