Normativa e interpretazione

tratto da

Danno ambientale: le nuove norme

Disciplina per la tutela risarcitoria e il raccordo con il sistema delle bonifiche

di Fabio Anile

introduzione: Paola Ficco

2007 - pagine: 160 - euro 18,00 - ISBN 978-88-89014-46-2

Il Ministero dell'Ambiente, i soggetti legittimati e i ricorsi

stralcio dal capitolo 2 pagina 70

(...)

Le ragioni dell’opposizione si sono incentrate su due riflessioni, l’una pratica (la crescita dei fenomeni di inquinamento, in termini numerici e di aggressività necessiterebbe di una tutela diffusa), l’altra giuridica (ovvero che il nuovo riparto di funzioni e competenze avrebbe comportato una consistente deminutio dei poteri precedentemente attribuiti alle Regioni, agli enti locali, agli enti parco e alle associazioni di protezione ambientale, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 della direttiva).

Con particolare riferimento alle associazioni di protezione ambientale, ci si aspettava, forse e comprensibilmente, la codificazione di un ruolo – ben più ampio da quello disegnato dall’articolo 18 – come tra l’altro, già riconosciuto in via giurisprudenziale. Ma così non è stato.

L’articolo 309 riconosce specifici poteri di intervento alle “Regioni, Province autonome ed enti locali, anche associati, nonché alle persone fisiche e giuridiche che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, prevenzione o ripristino”, ovvero a tutti i soggetti interessati a proteggere se stessi o il proprio territorio da un danno ambientale o da una sua minaccia.

Ai sensi del comma 2, le associazioni ambientaliste, di cui all’articolo 13 legge 349/1986, sono riconosciute titolari ex lege di tale interesse. Esse, inoltre, possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, ai sensi del comma 5 dell’articolo 18, unica disposizione non toccata dall’abrogazione dell’articolo 318, comma 2, lettera a) del Dlgs 152/2006.

L’articolo 309 riconosce un potere di impulso, nei confronti del Ministero dell’Ambiente, a un ampia platea di soggetti, pubblici (Regioni, enti locali ecc.) e privati (persone fisiche e giuridiche, associazioni ambientaliste) ovvero a tutti coloro “che potrebbero essere colpiti dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante (…)”. Questi possono presentare, per il tramite delle Prefetture, denunce e osservazioni pertinenti casi di danno o di minaccia imminente di danno all’ambiente, corredate da documenti e da informazioni, e possono richiedere l’intervento statale.