Annuari

tratto da

Rapporto Ecomafia 2008

I numeri e le storie della criminalità ambientale

di Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente

2008 - pagine: 464 - euro 22,00 - ISBN 978-88-89014-72-1

Ecomafia e traffico di rifiuti

stralcio

L’espressione “ecomafia” è ormai entrata nel lessico comune. Da operatore giudiziario ho constatato più volte, e con fastidio, che con questa locuzione si finisce per ricomprendere qualsiasi traffico o danno cagionato volontariamente all’“ambiente”.

Ma, soprattutto, si parla spesso di “ecomafia” per evocare una forza, una potenza occulta, ma al contempo onnipresente, dando per scontato che tale “ecomafia” sia stata snidata, contrastata, colpita e parzialmente annientata da una pluralità di indagini e di processi.

La realtà è, purtroppo, ben diversa. Infatti, se da un lato, da cittadini, tutti siamo consapevoli, e da lungo tempo, dell’esistenza del “malaffare” nel settore “ambiente”, solo ora, invece, si arrivano a raccogliere i primi frutti del contrasto investigativo con le prime condanne nelle aule giudiziarie emesse a carico dei trafficanti di rifiuti.

E così, se spesso si parla – atecnicamente – di “ecomafia”, appena ora si sono raggiunti – e solo in sede cautelare – i primi veri risultati operativi in questo campo: è del febbraio del 2008 l’esecuzione della prima misura cautelare personale disposta per il reato di traffico di rifiuti aggravato dalla finalità dell’agevolazione mafiosa.

La motivazione dell’esistenza di una così ampia forbice tra la comune esperienza, che dà per scontata la presenza di una “mafia dei rifiuti”, e l’esperienza giudiziaria, che solo ora si avvicina a darne il riscontro processuale, è da ricercare proprio nell’origine e nella natura di tale ambito criminale.

Come è stato più volte riportato, già il pentito Nunzio Perrella, alla fine degli anni ’80, aveva introdotto l’argomento della convenienza economica del business del traffico dei rifiuti. Ciò nonostante, sia a cagione dell’impianto normativo che configurava gli illeciti in campo ambientale quali mere contravvenzioni, sia a causa delle continue e sempre nuove emergenze criminali “comuni” e “di sangue” (di sicuro e altissimo allarme sociale) non è stato possibile – per lungo tempo – operare uno studio e un contrasto sistematico al settore del traffico organizzato dei rifiuti.

È solo con l’introduzione nel 2001 della nuova figura del delitto di traffico illecito organizzato di rifiuti che le procure, anch’esse in maniera più “organizzata”, hanno potuto effettivamente cominciare una vera e propria azione di contrasto nel settore.

È evidente che di tempo ne era passato – dalle dichiarazioni del Perrella che, negli anni ’80, aveva spiegato che il traffico di rifiuti era quasi più conveniente del traffico di droga – per cui, non solo le organizzazioni criminali avevano avuto il tempo di organizzarsi e di diventare via via sempre più sofisticate ma, soprattutto, i criminali avevano avuto la possibilità di far perdere la diretta connotazione “camorristica” alle proprie imprese.

Ormai, infatti, è sempre più difficile che l’azienda camorristica sia direttamente riferibile a un soggetto individuabile come referente di un clan o di un’organizzazione malavitosa, ovvero a quella figura che prima era definita del “camorrista imprenditore”.

Attualmente, infatti, le compagini sociali delle imprese camorristiche si sono “svecchiate” e si sono liberate di quell’imprinting iniziale: solo un certosino lavoro investigativo riesce a disvelare il collegamento con il mondo della criminalità di imprese che, a prima vista, si presentano come ordinari e legittimi operatori del settore.

Siamo, ormai, nel mondo dell’“impresa camorristica”. È, infatti, la criminalità organizzata che fornisce in origine beni, mezzi, personale e capitali a tali aziende, che poi, una volta inserite nel “mercato”, agiscono e si impongono proprio grazie a quella forza e a quella potenza economica che le ha generate.

Talvolta esse non hanno bisogno di farsi avanti con gli ordinari mezzi di intimidazione e di imposizione: sono sufficienti le regole del libero scambio e del libero mercato a favorirle indirettamente. Esse non avranno mai problemi di liquidità o di mancati pagamenti, o di rivendicazioni sindacali, per cui potranno sempre competere – da vincenti – con gli altri operatori del settore.

Con l’ordinanza cautelare della citata operazione Ecoboss si è anche sfatato il mito, spesso propalato da diversi appartenenti ai clan, dell’esistenza di una camorra che rispetta la “sua” terra, che vi fosse una sorta di “codice di onore” rispettato dai camorristi che sacrificavano i loro interessi al rispetto quantomeno del loro ambiente.

Infatti, le indagini hanno dimostrato in maniera univoca che gli indagati – imprenditori legati al clan dei Casalesi, autisti e proprietari di terreni – non hanno esitato ad avvelenare proprio i terreni del loro circondario, giungendo a smaltire fanghi tossici addirittura nell’agro di Casal di Principe e solo al fine di raggiungere sempre più alti guadagni trafficando in rifiuti.

Anche in questo caso, la tecnica era la medesima di quella già constatata in altre operazioni (Re Mida e Ultimo atto della Procura di Napoli, Madre Terra e Madre Terra 2 della Procura di Santa Maria Capua Vetere).

Si è scoperto, infatti, che il clan camorristico capeggiato da Giorgio Marano, mediante la diretta partecipazione di alcune persone, riusciva ad assicurarsi la disponibilità di alcuni proprietari di terreni per lo smaltimento abusivo di rifiuti.

Era così che i fanghi provenienti dall’impianto di compostaggio RFG di Trentola Ducenta, invece di essere trattati appositamente e poi lecitamente smaltiti, venivano direttamente sversati e “tombati” nelle campagne dell’agro casertano e aversano.

Il valore dell’attività investigativa è rappresentato dalla “caratura” dei personaggi coinvolti e dal loro ambito operativo. È emerso anche che l’organizzazione criminale, mediante il pagamento di piccole somme, è riuscita ad acquisire il completo controllo degli smaltimenti illeciti nel territorio di propria “competenza territoriale”.

La conseguenza è duplice: da un lato lo smaltimento illecito incrementa i guadagni dell’organizzazione camorristica, dall’altro lo sversamento diretto dei rifiuti sui terreni a destinazione agricola (come quelli oggetto delle investigazioni) produce un incalcolabile danno ambientale.

Sotto quest’ultimo profilo occorre sottolineare che gli elementi inquinanti contenuti nei rifiuti illecitamente abbancati sui terreni vengono via via rilasciati ai prodotti coltivati e, di conseguenza, entrano nella catena alimentare umana.

Ulteriore profilo di danno emerge dalla falsità delle dichiarazioni poste alla base degli atti di autorizzazione dell’impianto di “recupero” dei rifiuti gestito dalla famiglia Roma; atteso che i rifiuti venivano solo fittiziamente lavorati presso lo stabilimento mentre in realtà venivano illecitamente smaltiti sui terreni a destinazione agricola, si è venuto a procurare un diretto e gravissimo danno economico agli enti che hanno rilasciato i provvedimenti di autorizzazione e a quelli che dovranno sobbarcarsi i costi della bonifica delle aree inquinate.

Di qui la contestazione del reato di truffa aggravata – condivisa dal Gip – che ha applicato la misura cautelare a Giorgio Marano anche per questo reato.

Alla luce dell’esperienza operativa possono individuarsi alcune “criticità” nel settore della gestione dei rifiuti. Infatti, appare chiaro che la maggior parte delle aziende che operano nel settore della gestione illecita dei rifiuti è rappresentata da società dotate di strumenti autorizzatori.

Ne deriva che esse sono state sottoposte ai controlli previsti dalla normativa di settore e che, ciò nonostante, hanno potuto continuare a trafficare in maniera indisturbata.

Questo è possibile, spesso, per l’esistenza di una rete di pubblici funzionari consapevoli e compiacenti, i quali scientemente agevolano l’attività criminale; altre volte, invece, per la mera farraginosità e natura del sistema dei controlli amministrativi.

Infatti, la possibilità di far largo uso di “autocertificazioni” e la strutturazione solo formale dei controlli rendono di fatto possibile il prosperare delle aziende che illecitamente operano nel settore della gestione dei rifiuti.

Deve segnalarsi che con l’introduzione del Codice dell’Ambiente non si è ottenuta la sperata semplificazione procedurale. Anzi. In alcuni settori, e primo tra tutti in quello delle “procedure semplificate”, si è arrivati addirittura a complicare ulteriormente le procedure esistenti, frammentando le competenze tra diversi uffici (si pensi alle nuove competenze dell’“Albo nazionale gestori ambientali”) e prevedendo i controlli in capo a enti (le Province) differenti da quelli in cui le pratiche vengono originariamente istruite (“Albo gestori ambientali”).

Nell’attuale sistema normativo i controlli sulle attività di gestione rifiuti sono delegati a diversi e differenti settori della P.a. e sono davvero tanti.

Il controllo dei diversi aspetti operativi di un’azienda impegnata nel settore della gestione di rifiuti è demandato infatti a più enti e servizi, spesso non coordinati tra loro.

Ciò comporta:

  • da un lato, che ciascun ente controllore non ha una visione di insieme, ma solo una visone parziale o, addirittura, “parcellizzata” dell’attività,
  • dall’altro, che proprio a causa della sovrapponibilità, parzialità, interferenza solo formale dei troppi e diversi controlli è possibile eludere le regole dell’agire corretto.

La maggior parte dei controlli, poi, ha carattere meramente formale.

Da questo deriva che non viene effettuato l’accertamento della situazione concreta e, soprattutto, la verifica delle potenzialità oggettive degli impianti sottoposti a controllo, ma che la verifica è limitata ad accertamenti di natura documentale.

È chiaro, ad esempio, che in caso di “declassificazione documentale” dei rifiuti, all’esito del controllo formale tutte “le carte” risulteranno a posto e non emergerà nessun fatto illecito. Ciò anche se in concreto l’azienda ha sistematicamente eluso la normativa di settore.

Un correttivo potrebbe essere fornito dalla modifica della struttura dei controlli: da formali a sostanziali. In questo modo, certamente l’azienda che violi la normativa di settore, non avrebbe più la possibilità di “farla franca”. Basti pensare ai controlli sugli impianti di compostaggio o a quelli operanti in regime di procedura semplificata.

In questi casi, infatti, se venisse effettuato un controllo incrociato tra l’effettiva potenzialità della struttura operativa e le quantità di rifiuti che si dichiarano ricevuti e lavorati, immediatamente emergerebbe, ad esempio, l’impossibilità tecnica dell’impianto in esame a lavorare le quantità di rifiuti cartolarmente dichiarate.

L’attuale sistema prevede, come accennato, un ampio ricorso alle autocertificazioni. Ciò trova logica spiegazione nella necessità di snellimento e di economia delle procedure amministrative.

La realtà investigativa ha, però, dimostrato che troppo spesso, più che di “uso”, si fa “abuso” di tali autocertificazioni, soprattutto con riferimento alla qualificazione urbanistica dell’area dove sorgono gli impianti e alle relazioni tecniche concernenti le caratteristiche o le potenzialità degli impianti.

Posto che appare necessario, per le condivisibili ragioni prima esposte, continuare a utilizzare il sistema di autocertificazione, potrebbe essere utile individuare più efficaci sistemi dissuasivi nel caso di falsità dei documenti, e ciò al fine di responsabilizzare maggiormente gli estensori delle autocertificazioni. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità di applicare “sanzioni” accessorie, quali l’estromissione dalle gare e dagli appalti, le sospensioni e il ritiro automatico delle autorizzazioni già rilasciate ecc.

È prevedibile, infine, che intere categorie di attività imprenditoriali non supererebbero una seria verifica delle potenzialità economiche dell’impresa. Basti pensare alle aziende di compostaggio e ai cosiddetti ripristini ambientali.

Invero, tali attività – se svolte lecitamente – sarebbero oggettivamente antieconomiche, in quanto esse comportano costi di gestione molto elevati e guadagni quanto mai esigui.

Ne deriva che l’azione di contrasto – se vuole davvero essere incisiva – non può essere sviluppata solo in chiave di indagine e di repressione giudiziaria, ma si sposta necessariamente in altri ambiti, quello legislativo e quello amministrativo.

 

Maria Cristina Ribera

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli