Annuari

tratto da

State of the World 2010

Trasformare la cultura del consumo

di Worldwatch Institute

a cura di Gianfranco Bologna

2010 - pagine: 384 - euro 24,00 - ISBN 978-88-96238-39-4

I principi dell’Earth jurisprudence


stralcio pagina 269

— Il primo e prioritario dispensatore di leggi è l’universo, non l’ordinamento giuridico codificato dagli uomini.

— L’ecosistema terrestre e tutte le forme viventi che lo compongono hanno “diritti” fondamentali e inalienabili, compreso quello alla vita, ad avere un habitat o un luogo in cui vivere, a partecipare attivamente allo sviluppo della comunità.

— I diritti di ciascun essere vivente sono limitati da quelli degli altri esseri viventi nella misura in cui ciò sia necessario al mantenimento dell’integrità, dell’equilibrio e della salute della comunità in cui esso vive.

— Gli atti o le leggi umane che infrangono i suddetti diritti fondamentali violano i rapporti, i meccanismi e i principi fondamentali su cui si fonda la comunità globale della Terra e di conseguenza sono illegittimi e “illegali”.

— L’umanità deve modificare e adattare i propri sistemi giuridici, politici, economici e sociali in modo tale che siano coerenti e compatibili con le leggi e i principi fondamentali che governano l’universo e indichino agli esseri umani come vivere in armonia con detti principi; ciò implica che i sistemi di governance umani devono in ogni momento tenere in considerazione gli interessi dell’intero ecosistema planetario e in particolare devono:

— determinare la legalità dei comportamenti umani in base al loro potenziale effetto sull’ambiente, ovvero considerando se essi contribuiscano a rafforzare o viceversa a indebolire le relazioni che intercorrono tra le componenti dell’ecosistema planetario;

— tutelare e conservare un equilibrio dinamico tra i diritti degli esseri umani e quelli degli altri membri della comunità terrestre (l’ecosistema globale), valutando di volta in volta quale sia l’opzione migliore per il bene della Terra nel suo insieme;

— promuovere una giustizia risarcitoria (votata a ripristinare e ricreare relazioni e legami ormai compromessi) piuttosto che punitiva (fondata solo su pene e sanzioni);

— riconoscere tutti i membri della comunità della Terra quali soggetti aventi pari personalità giuridica di fronte alla legge, con lo stesso diritto alla tutela da parte della legge e a un’effettiva riparazione per i danni subiti a causa di atti compiuti dall’uomo in violazione dei loro diritti fondamentali.