Rifiuti

tratto da

Rifiuti n. 175 - luglio 2010

2010 - euro 14,00

Editoriale

editoriale

Neil MacCormick, giurista contemporaneo scozzese spiegava i problemi analizzando i casi giudiziari. Per spiegare il tema a lui caro degli argomenti conseguenziali (interpretare le norme in un modo o in un altro conduce a conseguenze diverse che devono essere valutate), MacCormick analizzò il famoso caso giudiziario inglese Donoghue v. Stevenson (1932): due signore entravano in un bar per bere ginger beer; dopo qualche sorso, una di loro (Mrs Donoghue) si accorgeva che sul fondo della bottiglia c’erano i resti decomposti di una lumaca. Pativa spavento e gastroenterite ed intentava un’azione contro il produttore della ginger beer perché costui aveva nei suoi confronti un preciso dovere di diligenza nella preparazione del prodotto. La decisione a favore della signora avrebbe aperto la strada ad una maggiore protezione dei consumatori; la decisione contraria avrebbe protetto, invece, gli interessi dei produttori. Eccoli qui gli argomenti conseguenziali di MacCormick. Vinceva la signora e fu così che si introduceva la prima regola di diligenza (duty of care) imposta al fabbricante per tutelare chiunque fosse destinatario dei suoi prodotti e si stabiliva il principio per cui ciascuno deve prevedere le conseguenze dannose che possono derivare ai terzi dai propri atti. Si introduceva sostanzialmente un nuovo illecito (negligence) il cui tratto significativo è dato dalla violazione del dovere generale di diligenza.

L’articolo 8 della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti (il cui schema di Dlgs di recepimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 16 aprile), fondandosi su questo principio, introduce la responsabilità estesa del produttore. Lo schema nazionale prova a farlo suo con l’articolo 3. La direttiva si esprime in termini di possibilità (“gli Stati membri possono adottare”); lo schema nazionale, però, non introduce nulla e si limita a demandare tale responsabilità a uno o più decreti ministeriali, senza dare forme né criteri.

L’illegittimità giuridica della scelta nazionale è evidente: come può un Ministero (a Costituzione vigente) con un Dm (per quanto dotato di natura regolamentare) definire una materia che genera più che evidenti ricadute sul regime della responsabilità extracontrattuale disciplinata dal Codice civile? A nulla vale eccepire che la direttiva dispone in termini di “misure legislative o non legislative” perché ogni Stato membro deve rispettare il proprio sistema delle fonti del diritto. E sotto il profilo politico? In base all’orientamento del Governo di turno, la teoria delle conseguenzialità di MacCormick potrebbe pendere da un lato o dall’altro (sempre, con conseguenze pesanti). Anche (e soprattutto) il liberalismo ha bisogno di coraggio e di competenza; ma sul punto della responsabilità del produttore (e non solo) nel testo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce non c’è né l’uno né l’altra.

 

Paola Ficco