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Danno ambientale, intervista a Fabio Anile di Simona Faccioli
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Danno ambientale,
intervista a Fabio Anile
di Simona Faccioli


Dal 29 aprile 2006 sono in vigore nel nostro paese nuove norme sul danno ambientale, riguardo alla sua prevenzione e alle misure per porvi rimedio. Il nuovo sistema, contenuto nella parte VI del Dlgs 152/2006 (cd. Codice ambientale) è ricco di novità e permette di ripensare la nozione stessa di “ambiente”. Approfondiamo alcuni aspetti con l’autore di Danno ambientale: le nuove norme, l’avvocato Fabio Anile, uno dei principali esperti nazionali in diritto ambientale in Italia.

È corretto affermare l’esistenza nell’ordinamento italiano del diritto di ogni individuo di vivere in un ambiente sano?
Certamente sì. Il diritto a un ambiente sano discende dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale la quale ha configurato l’ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività, connotato in senso oggettivo (come bene giuridico) e in senso soggettivo (come diritto fondamentale della persona) e in cui “l’elemento unitario è riferito alla qualità della vita, all’habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce, necessario alla collettività dei cittadini”. Sotto questo specifico profilo, le disposizioni contenute nel Dlgs 152/2006, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2004/35/Ce, non hanno introdotto ulteriori elementi, prevedendo anzi che, a prescindere dalle disposizioni sul danno ambientale, resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni in loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

Come si è evoluto negli ultimi 20 anni il concetto di “ambiente” nell'interpretazione dei giudici italiani?
Certamente le sentenze rese dalla Corte Costituzionale (nn. 210 e 641 del 1987) costituiscono un imprescindibile “cardine” dell’attuale sistema, su cui la giurisprudenza e la dottrina successive hanno fondato interpretazioni sempre più estese, giungendo ad applicare retroattivamente la disciplina di cui all’articolo 18 della legge 349/1986, sul presupposto secondo cui la stessa configurabilità del bene-ambiente e la risarcibilità del danno ambientale trovano la fonte genetica direttamente nella Costituzione. Il concetto di ambiente, nell’evoluzione degli ultimi 20 anni è divenuto un concetto, per così dire, onnicomprensivo, e – per dirla con le parole della Corte Costituzionale – “elevato a valore primario dell’ordinamento”, “non suscettibile di essere subordinato ad altri interessi”, o ancora quale “bene unitario che va salvaguardato nella sua interezza” e da intendersi come “valore trasversale, non materia”.

Si parla da diverso tempo dell'introduzione nel Codice penale di specifiche ipotesi di reato ambientale. Secondo la sua opinione, perchè si sente l’urgenza di tali norme?
Com’è noto, l’esigenza dell’introduzione nel Codice penale di specifiche fattispecie di reato ambientale è ormai avvertita da lungo tempo, non solo a livello dei singoli Stati membri (alcuni dei quali hanno già previsto figure generali di illeciti ambientali), ma anche a livello delle istituzioni europee, presso le quali è tuttora in corso un serrato dibattito.
Le ragioni di tale “spinta” sono numerose e complesse. Certamente, per quanto riguarda il nostro ordinamento, pesano alcuni fattori come la necessità di sfoltire e semplificare una legislazione che si è stratificata sempre più nel tempo, introducendo specifiche figure di reato all’interno di ciascuna disciplina di settore (rifiuti, acqua, aria ecc.) che non sempre appaiono tra loro ben coordinate, soprattutto, in punto di pena. Sotto un altro profilo, è ormai un dato esperienziale che la natura contravvenzionale dei reati previsti in materia ambientale (fatto salvo l’isolato caso del delitto di traffico illecito di rifiuti), unita ai noti tempi del processo italiano, non costituisca un valido strumento di repressione, sfociando il più delle volte nella prescrizione degli stessi reati. Semplificando il più possibile, si potrebbe dire che, da un lato, è avvertita l’esigenza di ripensare in chiave di “sistema” l’assetto sanzionatorio in materia ambientale (individuando quei comportamenti meritevoli di essere qualificati come delitti, come contravvenzioni o come semplici illeciti amministrativi); e, dall’altro, quello di garantire una risposta certa ed effettiva dell’ordinamento a fronte di violazioni della normativa ambientale.


numero 12 - 12/2007

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