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Danno ambientale, intervista a Fabio Anile di Simona Faccioli
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Danno ambientale,
intervista a Fabio Anile
di Simona Faccioli
Dal 29 aprile 2006 sono in vigore nel nostro paese nuove norme sul danno ambientale,
riguardo alla sua prevenzione e alle misure per porvi rimedio. Il nuovo sistema,
contenuto nella parte VI del Dlgs 152/2006 (cd. Codice
ambientale) è ricco
di novità e permette di ripensare la nozione stessa di “ambiente”.
Approfondiamo alcuni aspetti con l’autore di Danno
ambientale: le nuove norme, l’avvocato
Fabio Anile, uno dei principali esperti nazionali in diritto ambientale in
Italia.
È corretto affermare l’esistenza nell’ordinamento italiano
del diritto di ogni individuo di vivere in un ambiente sano?
Certamente sì. Il diritto a un ambiente sano discende dall’elaborazione
della giurisprudenza costituzionale la quale ha configurato l’ambiente
come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della
collettività, connotato in senso oggettivo (come bene giuridico)
e in senso soggettivo (come diritto fondamentale della persona) e
in cui “l’elemento unitario è riferito alla qualità della
vita, all’habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce, necessario
alla collettività dei cittadini”. Sotto questo specifico
profilo, le disposizioni contenute nel Dlgs 152/2006, anche in attuazione della direttiva
comunitaria 2004/35/Ce, non hanno introdotto ulteriori elementi,
prevedendo anzi che, a prescindere dalle disposizioni sul danno ambientale,
resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo
di danno ambientale, nella loro salute o nei beni in loro proprietà,
di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e
degli interessi lesi.
Come si è evoluto negli ultimi 20 anni il concetto di “ambiente” nell'interpretazione
dei giudici italiani?
Certamente le sentenze rese dalla Corte Costituzionale (nn. 210 e 641 del 1987)
costituiscono un imprescindibile “cardine” dell’attuale sistema,
su cui la giurisprudenza e la dottrina successive hanno fondato interpretazioni
sempre più estese, giungendo ad applicare retroattivamente la
disciplina di cui all’articolo 18 della legge 349/1986, sul presupposto
secondo cui la stessa configurabilità del bene-ambiente e la risarcibilità del
danno ambientale trovano la fonte genetica direttamente nella Costituzione.
Il concetto di ambiente, nell’evoluzione degli ultimi 20 anni è divenuto
un concetto, per così dire, onnicomprensivo, e – per dirla con
le parole della Corte Costituzionale – “elevato a valore primario
dell’ordinamento”, “non suscettibile di essere subordinato
ad altri interessi”, o ancora quale “bene unitario che
va salvaguardato nella sua interezza” e da intendersi come “valore
trasversale, non materia”.
Si parla da diverso tempo dell'introduzione nel Codice penale di specifiche
ipotesi di reato ambientale. Secondo la sua opinione, perchè si sente
l’urgenza di tali norme?
Com’è noto, l’esigenza dell’introduzione nel Codice
penale di specifiche fattispecie di reato ambientale è ormai avvertita
da lungo tempo, non solo a livello dei singoli Stati membri (alcuni dei quali
hanno già previsto figure generali di illeciti ambientali), ma anche
a livello delle istituzioni europee, presso le quali è tuttora in corso
un serrato dibattito.
Le ragioni di tale “spinta” sono numerose e complesse. Certamente,
per quanto riguarda il nostro ordinamento, pesano alcuni fattori come la necessità di
sfoltire e semplificare una legislazione che si è stratificata sempre
più nel tempo, introducendo specifiche figure di reato all’interno
di ciascuna disciplina di settore (rifiuti, acqua, aria ecc.) che non sempre
appaiono tra loro ben coordinate, soprattutto, in punto di pena. Sotto un altro
profilo, è ormai un dato esperienziale che la natura contravvenzionale
dei reati previsti in materia ambientale (fatto salvo l’isolato caso
del delitto di traffico illecito di rifiuti), unita ai noti tempi
del processo italiano, non costituisca un valido strumento di repressione,
sfociando il più delle volte nella prescrizione degli stessi reati.
Semplificando il più possibile, si potrebbe dire che, da un lato, è avvertita
l’esigenza di ripensare in chiave di “sistema” l’assetto
sanzionatorio in materia ambientale (individuando quei comportamenti meritevoli
di essere qualificati come delitti, come contravvenzioni o come semplici illeciti
amministrativi); e, dall’altro, quello di garantire una risposta certa
ed effettiva dell’ordinamento a fronte di violazioni della normativa
ambientale.